RESPONSABILITA’ MEDICA: CHI RISPONDE DELL’ERRORE DEL MEDICO DI BASE DOPO LA LEGGE GELLI?
La legge Gelli ha finalmente consacrato quella che era una conclusione fino a poco tempo fa molto discussa: i pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base posso chiedere il risarcimento non solo verso il sanitario, ma anche verso l’ASL di appartenenza.
Questa la conclusione a cui si giunge leggendo l’art. 7, comma 1, legge 24/2017: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Inoltre il comma 2 afferma che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Con la legge Gelli, quindi, nel rispetto del principio della responsabilità di posizione, la struttura sanitaria risponde contrattualmente anche dell’operato di soggetti dei quali si avvale, anche se non sono stati scelti dal paziente. Conclusione a cui già era giunta la Cassazione con la sentenza n. 6243/2015, decisione in controtendenza rispetto alla maggioranza dei precedenti. Questo orientamento trae il suo fondamento dal combinato disposto dell’art. 32 della Costituzione e della legge n. 833/1978 (la legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale): si debbono garantire quei livelli minimi e uniformi delle prestazioni sanitarie, inserendo tra quelle prestazioni che presta le ASL anche quelle del medico di base. Pertanto, il servizio erogato dalle ASL come assistenza medica generica (medici di base) sia ambulatoriale che domiciliare risponde in ogni caso a livelli di prestazioni stabiliti dal piano sanitario nazionale con la legge n. 833/1978.
Pertanto quando un paziente sceglie il proprio medico di base, opera anche nei confronti dell’ASL e quindi la sua scelta produce effetti nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, non nei confronti del medico prescelto.
La responsabilità della struttura sanitaria sarà di tipo contrattuale, a fronte di una scelta del paziente, mentre quella del medico di base sarà extracontrattuale, anche se in quest’ultimo caso c’è chi ritiene sia extracontrattuale in forza di una natura libero professionale dell’attività che in concreto svolge il medico di base.