ADOZIONE E AFFIDAMENTO: la continuità affettiva riconosciuta dalla L. n. 173/2015

La Legge 19 ottobre 2015, n. 173, diretta a modificare la L. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. E’ composta da quattro articoli, incentrati sul diritto dei minori in affido familiare alla continuità affettiva.

All’art. 1 sono inseriti tre nuovi commi: 5-bis, 5-ter e 5-quater. Nello specifico, il comma 5-bis, prevede che, qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore, il tribunale per i minorenni nel decidere sull’adozione, dovrà considerare i legami affettivi ed il rapporto consolidato tra il minore e la famiglia affidataria. E’ quindi sancita una tutela alle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento anche quando, dopo un periodo di affidamento, il minore torni  nella famiglia di origine o venga affidato oppure adottato da altra famiglia. Il comma 5-quater stabilisce che il giudice, nel decidere sull’adozione del minore, dovrà tener presente le valutazioni dei servizi sociali, ascoltando il minore di dodici anni, o di età inferiore, “se capace di discernimento”.

L’art. 2 introduce un’ipotesi di nullità, precedentemente non contemplata, nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria, non venga consultata,  nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità del minore affidato.

 

L’art. 3 aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo l’applicazione della procedura per la dichiarazione di adottabilità anche all’ipotesi di prolungato periodo di affidamento del minore.

Infine, l’art. 4 introduce la possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori non solo da parte di “persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo” ma l’adozione è consentita anche da parte di chi, pur non essendo legato da parentela, abbia maturato una relazione continuativa con il minore, nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.