I FIGLI VANNO MANTENUTI ANCHE DAL GENITORE DISOCCUPATO

Corte di Cassazione VI Sez. Penale – Sentenza n. 34952/2018 del 4/07/2018

La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo, un 35enne disoccupato, che è stato condannato per non aver provveduto al mantenimento della figlia. L’uomo si è difeso sostenendo di non aver mai avuto alcun reddito e di aver preso un accordo con la madre in cui avevano stabilito una cifra di cinquanta euro mensili. Ciononostante la Corte ha chiarito che sono nulli gli accordi presi dai genitori sui mezzi di sussistenza ai figli se non vengono controllati e omologati dal giudice, trattandosi di una materia su cui non vi è libera autonomia delle parti. Inoltre, ha precisato che “la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.”

Ritenuto, dunque, integrato il reato contestato poichè l’imputato non ha mai adempiuto all’obbligo contributivo in favore della figlia minore, pur avendo svolto saltuariamente attività lavorativa, la Corte ha anche deciso di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per la reiterazione della condotta.

Conclude la Cassazione che “In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione“.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, in secondo grado il beneficio era stato negato poiché l’imputato ha tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale e materiale, per la figlia minore.