LA RIFORMA DELL’AFFIDO CONDIVISO NEL DDL PILLON

Il Disegno di Legge Pillon, che prevede di apportare modifiche alla normativa su affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio, apporterebbe al sistema giuridico della famiglia varie novità.

La prima, l’affido condiviso pensato in modo più equo (di quello attuale) tra i genitori: la condivisione tra madre e padre sarebbe questione non solamente rilevante in termini di tempo, ma anche di denaro. Quanto alla c.d. “bigenitorialità perfetta”, si prevede che in caso di separazione di una coppia, il mantenimento dei figli, il loro affido, e di conseguenza i costi e il tempo passato con loro, devono essere equamente divisi tra padre e madre.” Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”, si legge all’articolo 11. Il giudice deve assicurare il diritto del minore di trascorrere “tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre”, si legge ancora.

La seconda novità riguarda l’assegno di mantenimento, non più a carico del genitore non residente prevalentemente col minore, ma a carico di entrambi i genitori in forza di una perfetta “bigenitorialità”. Sparirebbe inoltre la cifra forfettaria stabilita automaticamente, sostituita da un assegno calcolato ad hoc sui figli e sul progetto che i genitori hanno su di loro. La cifra stabilita sarà poi divisa equamente tra i genitori, in base a quanto guadagnano.

Terza novità: l’obbligo di mediazione  familiare  nel caso in cui i genitori del minore non trovino un accordo per evitare di finire a discuterne in tribunale. Chi come me crede nella mediazione familiare non può che apprezzare lo sforzo di dare regole mancanti dal lontano 2006. Sul punto, più nello specifico l’art. 1 tratta dell’istituzione dell’albo professionale dei mediatori familiari, figure professionali obbligatorie con il compito di valutare i rispettivi piani genitoriali e assumere con ordinanza i provvedimenti che reputano opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dal codice civile. Si legge poi che il mediatore familiare dovrà motivare le proprie decisioni nel caso in cui ritenga di discostarsi dalle indicazioni della madre o del padre del minore in ordine al piano genitoriale.

Quarta novità: il ddl Pillon con l’art. 12 si propone di contrastare il fenomeno dell’alienazione genitoriale: “Nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore”.

Tra molte polemiche, vedremo se diventerà legge.