L’AZIONE DI RICONOSCIMENTO DI PATERNITA’ O MATERNITA’ (NATURALE)
Se da una relazione tra due persone non unite in matrimonio nasce un figlio che non viene riconosciuto da uno dei due genitori naturali, che rimedi ci sono?
A norma dell’art. 269 del codice civile “La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo…; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
Nel nostro ordinamento quindi se il figlio nato fuori dal matrimonio non è riconosciuto alla nascita da uno dei genitori naturali si può promuovere un’azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione. Questa sentenza ha gli stessi effetti del riconoscimento.
Al di là della maggiore o minore età del figlio, la competenza a decidere è del Tribunale ordinario. Naturalmente il Tribunale per i Minorenni rimane competente per tutte le questioni inerenti l’adozione, la tutela del minore, i casi di decadenza dalla potestà o di condotte pregiudizievoli per il minore poste in essere da uno o da entrambi i genitori.
L’azione di riconoscimento della paternità o maternità (naturale) può essere proposta dalla persona che esercita la potestà sul minore, che può essere la madre (o il padre) oppure il tutore: quest’ultimo però ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio. Inoltre l’azione è subordinata al consenso del figlio minore se questi ha compiuto i sedici anni di età.
Tale azione è peraltro imprescrittibile e questo significa che può essere promossa in qualunque momento e anche dopo anni dalla nascita, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio.