UNIONI CIVILI E COGNOME COMUNE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 212/2018, ha confermato la legittimità dell’articolo 3 d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, ossia ha stabilito che la scelta del cognome comune tra le parti di un’unione civile non ha una funzione anagrafica e, pertanto, nella relativa scheda, permane il cognome precedente alla costituzione della stessa.

Il caso riguarda una coppia unita civilmente, che aveva scelto un cognome comune, annotandolo su atti di nascita e documenti. In forza degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, detto cognome è stato cancellato d’ufficio.

Usando le parole della stessa Corte: “Vale la pena di rammentare che l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali. L’impostazione fatta propria dal rimettente non appare dunque coerente con il principio di ragionevolezza, né con le previsioni della legge delega ed in particolare con l’indicazione rinvenibile nell’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Nell’adeguare l’ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili, è stata dunque compiuta una scelta che rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega”.

La Corte ha poi richiamato il principio dell’ordinamento dello stato civile, secondo cui il cognome d’uso assunto dalla moglie, non comporta alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane invariato.