CI SEPARIAMO … E LA CASA???
In caso di separazione, l’assegnazione della casa coniugale è regolata dall’articolo 337-sexies del Codice Civile, che tiene conto principalmente del benessere dei figli.
Generalmente, la casa viene assegnata al coniuge con cui i figli convivono, anche se di proprietà dell’altro coniuge.
Se non ci sono figli, la casa spetta di norma al coniuge proprietario, salvo decisioni diverse del giudice.
Assegnazione della casa con figli:
- Il criterio principale è l’interesse dei figli a mantenere la stabilità e l’habitat domestico.
- La casa viene assegnata al genitore con cui i figli convivono, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro coniuge.
- Il giudice può valutare la possibilità di una suddivisione dell’immobile se questo è di dimensioni adeguate e se la coabitazione è considerata positiva per i figli.
Assegnazione della casa senza figli:
- In assenza di figli, la casa viene di norma assegnata al coniuge proprietario.
- Il giudice può valutare le situazioni specifiche e decidere diversamente, tenendo conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi.
Proprietà e diritti:
Se la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi, l’assegnazione temporanea al genitore collocatario non trasferisce la proprietà, ma il diritto di abitazione.
L’assegnatario può trascrivere il provvedimento di assegnazione per farlo valere nei confronti di terzi.
Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito al coniuge che rimane ad abitarvi.
Cosa fare se il coniuge non lascia la casa:
Si può procedere con l’esecuzione forzata dell’obbligo, notificando il provvedimento del giudice e intimando il rilascio della casa.
In caso di mancato rilascio, si può ricorrere all’intervento dell’ufficiale giudiziario, eventualmente con l’ausilio della forza pubblica.
Per una consulenza specifica, può fissare un appuntamento in studio o online per un breve colloquio gratuito.



