Inadempienze dei genitori verso i figli

Recita l’art. 709-ter c.p.c.: “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento …il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore e nei confronti dell’altro, e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.”

Nell’ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile si occupa di regolamentare la soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni delle modalità di affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Tra i rimedi previsti vi è anche la possibilità di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, di importo da 75 a 5mila euro.

Una recentissima pronuncia della Cassazione (Ordinanza numero 16980/2018) afferma che il pregiudizio non serve per la sanzione, e quindi il potere per il giudice di “multare” il genitore inadempiente senza che ciò sia subordinato alla circostanza che il figlio minore abbia subito un pregiudizio dal suo inadempimento.

Per i giudici, infatti, non può non considerarsi che dal tenore letterale dell’articolo 709-ter c.p.c. emerge che il genitore va multato se il suo comportamento arreca pregiudizio al minore od ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e che quindi “l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l’applicazione di una o più tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore”.