L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

L’adozione in casi particolari, prevista dall’articolo 44 della Legge 184/1983, è un’alternativa all’adozione ordinaria che mira a tutelare i minori in situazioni di difficoltà, senza interrompere completamente i legami con la famiglia di origine.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 79/2022 ha ribadito il diritto del minore a un legame familiare, indipendentemente dalla tipologia di adozione. Ha dichiarato l’illegittimità di norme che impedivano l’instaurarsi di rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante, allineando l’adozione in casi particolari all’adozione ordinaria per quanto riguarda questi aspetti.

Questa disciplina, che nasce per offrire una risposta al fenomeno della genitorilità sociale, ossia ai casi in cui un soggetto svolge il ruolo di genitore pur senza essere stato parte del progetto procreativo, è stata utilizzata dalla Giurisprudenza Italiana per dare emersione anche alla genitorialità intenzionale, ossia quella in cui il soggetto che abbia sin dall’origine condiviso il progetto genitoriale, non sia riuscito altrimenti, per mancanza di un legame genetico con il nato e in ragione delle strettoie normative italiane, a costituire un rapporto giuridico di filiazione.

L’adozione in casi particolari produce effetti analoghi rispetto all’adozione piena quanto ai rapporti tra adottato e parenti dell’adottante (Coste Cost. 24/2/2022 n. 79) e sebbene non sia più essenziale il consenso del genitore genetico (Cass. SS.UU. 30/12/2022 n. 38162), continua a conservare elemneti di particolarità e, tra gli altri, che il minore non recide i suoi rapporti con la famiglia d’origine e che il procedimento necessita di un certo tempo, che non sempre è coerente con esigenza di effettività della tutela.

La specialità di tale adozione attiene alle cause e agli effetti, perché il Giudice deve sempre verificare che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore attraverso adeguate indagini sull’idoneità affettiva, sulle condizioni personali, economiche e le motivazioni di colui che vuole adottare, sulla personalità del minore e sulla possibilità di idonea convivenza.

L’art. 44 della Legge n. 184/1983 disciplina le ipotesi:

  • L’adozione compiuta dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro
  • La constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione in casi particolari è ammessa anche per chi è unito civilmente e per i conviventi.